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Statuto della associazione culturale
"Centro Studi Storici Alta Valtellina"
Art. 1
È costituita una associazione culturale denominata
"CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA" (ed in abbreviato "C.S.S.A.V.")
con sede in Comune di Bormio (SO).
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti
norme di legge in materia.
L'Associazione adotta quale proprio simbolo l'ornamento
a quattro spirali dello scudo raffigurato nella cd. "Stele di Bormio".
Art. 2
L'Associazione ha per scopo la promozione degli studi
storici riguardanti i Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto
e Valfurva (costituenti l'antico Contado di Bormio) ed il Comune di Sondalo.
In particolare, il Centro di Studi Storici Alta Valtellina
si propone di: pubblicare un bollettino dal titolo "Bollettino Storico
Alta Valtellina", periodico annuale all'Associazione; tale bollettino sarà
distribuito ai soci in regola con la quota sociale; pubblicare o ripubblicare
documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici, folclorici,
letterari e linguistico-dialettali;
raccogliere documenti, riproduzioni, e pubblicazioni
di interesse locale;
salvaguardare e conservare il patrimonio artistico e
culturale locale;
accogliere e ordinare un archivio storico fotografico
di interesse locale,
sensibilizzare l'opinione pubblica agli scopi del Centro;
partecipare alla promozione della ricerca e della valorizzazione
storica e culturale dell'Alta Valtellina;
promuovere iniziative in sintonia coi suddetti punti
per attingere risorse per il suo sostentamento;
attuare il collegamento con le scuole del territorio
per incentivare studi e ricerche in campo storico, geografico, etnografico,
artistico, folclorico e linguistico-dialettale. L'Associazione potrà
inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa
lecita ed aderente ai propri scopi suddetti.
Per l'attuazione del proprio scopo sociale l'associazione
potrà altresì svolgere, in via strumentale, ogni attività
di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenuta
utile dall'organo amministrativo dell'Associazione stessa.
Art. 3
La durata dell'Associazione è fissata a tempo
indeterminato, salva la facoltà degli associati di recedervi.
Art. 4
L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha
alcun fine di lucro.
Per attuare i propri scopi sociali essa trae i mezzi
finanziari dalle entrate patrimoniali di cui all'articolo successivo.
Art. 5
Costituiscono le entrate patrimoniali dell'Associazione:
le quote associative versate dai soci e le loro eventuali
contribuzioni straordinarie o volontarie;
i contributi ed i finanziamenti di enti pubblici e privati;
le contribuzioni, elargizioni, erogazioni, donazioni,
eredità, legati e lasciti in genere a favore dell'Associazione da
parte sia di associati che di terzi;
gli eventuali proventi di gestione e gli eventuali utili
di iniziative stabili od occasionali e di attività comunque svolte
dall'Associazione.
Le entrate predette ed ogni altra eventuale entrata patrimoniale
dell'Associazione, nonché i beni mobili ed immobili eventualmente
acquistati con tali entrate, costituiscono il fondo comune dell'Associazione,
con cui si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione stessa e per l'attuazione del suo scopo sociale.
Finché l'associazione dura, i singoli associati
non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne
la quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per
qualsiasi altra causa del rapporto associativo; così come gli associati
stessi non possono ripetere le quote associative ed i contributi comunque
versati all'Associazione.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione a norma del presente Statuto, i terzi possono far valere
i loro diritti sul detto fondo patrimoniale comune.
Art. 6
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale
con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine
di ogni esercizio dovrà essere obbligatoriamente redatto a cura
del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo annuale (o rendiconto economico
e finanziario) dell'Associazione, da sottoporre obbligatoriamente all'approvazione
dell'Assemblea dei soci.
È fatto comunque esplicito divieto di distribuire
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che,
cittadini italiani o stranieri anche non residenti in Italia, intendano
contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione aderendo alla
stessa; potranno inoltre essere soci associazioni e circoli, enti pubblici
e privati, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della
Associazione "Centro Studi Storici Alta Valtellina".
Art. 8
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio
Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti
in carica; l'eventuale diniego dovrà essere motivato. Contro
il rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci
che decide con provvedimento motivato ma inappellabile. Accolta la
domanda, l'acquisto della qualità di socio è subordinata
al versamento nella cassa sociale della quota associativa annuale stabilita
dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Con l'adesione all'Associazione i soci accettano il presente
Statuto e gli eventuali Regolamenti integrativi, impegnandosi alla loro
osservanza.
L'Assemblea dei soci può nominare, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti (in proprio o per
delega, sia in prima che in seconda convocazione), uno o più soci
onorari, i quali hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, ma
sono dispensati dal versamento della quota associativa annuale; è
in ogni caso socio onorario di diritto dell'Associazione l'Assessore alla
Cultura della Comunità Montana Alta Valtellina.
Art. 9
L'associato può sempre recedere dall'Associazione
dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, semprechè non abbia
assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso ha
effetto con lo scadere dell'esercizio annuale in corso purché la
relativa dichiarazione sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio
stesso. È in ogni caso espressamente esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
È considerato automaticamente decaduto da socio
colui che per almeno tre anni consecutivi non ha versato la quota associativa.
L'esclusione di un associato può essere deliberata
dall'assemblea solo per gravi motivi, ed in particolare nei casi di reiterata
inosservanza del presente Statuto ed in quelli previsti dagli articoli
2286, 10 comma, e 2288, 10 comma, Codice Civile.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi
o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono
ripetere le quote ed i contributi versati, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'Associazione; la quota o contributo associativo non
è inoltre trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte, né rivalutabile.
Art. 10
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;,
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11
L'Assemblea degli associati è composta da tutti
i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'esercizio
annuale in corso.
Essa deve essere convocata in sede ordinaria almeno una
volta all'anno :
per prendere conoscenza della relazione del Presidente
sull'attività svolta;
per approvare il rendiconto finanziario (o bilancio
consuntivo);
per programmare l'attività sociale;
per determinare, mediante apposito regolamento,
criteri e modalità per l'accettazione e la selezione dei testi da
pubblicare sul bollettino.
L'assemblea dei Soci è inoltre convocata in sede
straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio
Direttivo, quando tali organi dell'Associazione ne ravvisano la necessità
od opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un
quinto degli associati con l'indicazione degli argomenti da sottoporre
all'esame dell'Assemblea stessa; in quest'ultimo caso l'assemblea straordinaria
deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
L'Assemblea dei soci delibera altresì sull'eventuale
bilancio preventivo, sulla nomina e revoca dei componenti il Consiglio
Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto, sull'esclusione degli associati, sulle quote
associative, sulla nomina degli eventuali soci onorari e sul conferimento
di eventuali cariche onorifiche, sullo scioglimento dell'Associazione e
sulla devoluzione del suo patrimonio, e su tutto quanto altro ad essa demandato
per legge o per statuto.
All'Assemblea spetta anche l'approvazione degli eventuali
regolamenti interni, integrativi del presente Statuto, proposti dal Consiglio
Direttivo; la relativa deliberazione di approvazione deve essere presa
con la presenza e la maggioranza previste dal presente Statuto per le modifiche
statutarie.
L'Assemblea è convocata dal Presidente (o in difetto
dal Vice-Presidente) del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o
in altro luogo, mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede dell'Associazione
e con avviso personale spedito (o recapitato a mano) a ciascun socio almeno
otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e contenente l'ordine
del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
L'assemblea totalitaria è validamente costituita
anche in difetto di formale convocazione.
Art. 12
Hanno diritto di voto singolo e di elettorato attivo
e passivo nelle assemblee (in particolare anche per l'approvazione e le
modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi ed amministrativi dell'Associazione) tutti i soci
maggiori d'età; ciascun socio maggiore d'età ha quindi diritto
ad un solo voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da altro
socio mediante delega scritta.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente,
o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età
presente all'Assemblea; in difetto di membri del Consiglio Direttivo spetta
all'assemblea di eleggere il proprio presidente.
Il Presidente dell'assemblea sarà assistito dal
Segretario del Consiglio Direttivo , o, in caso di sua assenza o impedimento,
da un altro socio con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale,
che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
riunione.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta
dei soci aventi diritto di voto , ed in seconda convocazione, che avrà
luogo lo stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, qualunque
sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in proprio o
per delega.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione,
così come per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio sociale, occorre tuttavia, sia in prima che
in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei soci presenti (in proprio o per delega) con diritto di voto.
Dei verbali delle deliberazioni assembleari deve essere
data pubblicità mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione;
analoga pubblicità deve essere data ai bilanci o rendiconti dell'Associazione
stessa.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato
da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, secondo quanto stabilito
dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, e compreso nel numero dei
componenti il Consiglio Direttivo così determinato anche l'Assessore
alla Cultura della Comunità Montana Alta Valtellina, che è
membro di diritto del Consiglio Direttivo stesso (quale socio onorario
dell'Associazione).
I Consiglieri devono essere soci, durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Verrà dichiarato decaduto il Consigliere che risulti
assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio
Direttivo. In caso di decadenza o di decesso o dimissioni di uno
o più Consiglieri, subentrano automaticamente nella carica di Consiglieri
quei soci che hanno ottenuto un maggior numero di voti nell'ultima elezione
del
Consiglio Direttivo. Nel caso di decesso o dimissioni del Presidente
o di decesso o contemporanea presentazione di dimissioni di più
della metà dei Consiglieri, si procederà a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri nella
prima riunione il Presidente, il quale sceglie quindi nella stessa riunione
tra i Consiglieri il Vice - Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza
o di impedimento, ed il Segretario - Cassiere; il Presidente, il Vice-Presidente,
ed il Segretario-Cassiere durano in carica quanto il Consiglio stesso.
Il primo Consiglio Direttivo, così come il primo
Presidente, il primo Vice - Presidente ed il primo Segretario - Cassiere,
sono nominati e scelti come sopra previsto nell'atto costitutivo dell'Associazione
dai soci fondatori e durano in carica il tempo ivi stabilito.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
(o in difetto dal Vice-Presidente) presso la sede sociale o altrove ogni
qualvolta lo ritenga necessario o quando almeno due dei suoi membri lo
richiedano, mediante avviso, contenente gli argomenti da discutere, spedito
o recapitato a mano a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza,
o, in caso di urgenza, anche a voce almeno ventiquattro ore prima.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, e, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in difetto, dal membro
più anziano d'età; il Presidente della riunione è
assistito per la redazione del verbale della seduta dal Segretario - Cassiere,
e in caso di sua assenza da un altro Consigliere designato dagli intervenuti
con funzioni di Segretario.
Il relativo verbale dovrà essere sottoscritto
da chi presiede l'adunanza e da colui che svolge le funzioni di Segretario.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza
della maggioranza assoluta dei suoi componenti in. carica e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di
voti prevale quello di chi presiede la riunione.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per
il raggiungimento dei fini statutari dell'Associazione secondo gli indirizzi
programmatici fissati dall'Assemblea dell'Associazione stessa; il Consiglio
dirige ed amministra pertanto l'associazione, e ne promuove in ogni modo
l'attività; all'uopo il Consiglio Direttivo è investito di
tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
stessa, essendogli deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente
Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.
In particolare il Consiglio Direttivo delibera sui punti
a) e b) dell'Art. 2 del presente statuto e sull'ammissione di nuovi soci
(non onorari); provvede all'eventuale sostituzione dei Consiglieri, in
conformità comunque a quanto stabilito al precedente Art. 13; opera,
a mente di quanto previsto dall'Art. 11, punto d), la selezione e la scelta
dei testi presentati per la successiva stampa del bollettino, con facoltà
per il Consiglio stesso di escludere testi che non risultino in linea con
gli obbiettivi del presente Statuto; è altresì facoltà
del Consiglio Direttivo richiedere agli autori rielaborazioni, riduzioni,
ovvero ampliamenti dei testi proposti.
I Consiglieri curano le fasi operative di redazione,
coordinamento grafico e tipografico, e di stampa delle varie pubblicazioni,
in conformità a quanto sopra previsto dal precedente Art.11, punto
d), e dal presente articolo; provvedono inoltre alla correzione delle bozze
e curano altresì le rubriche di recensioni, segnalazioni ed informazioni
ai soci.
Inoltre il Consiglio Direttivo:
convoca tramite il suo Presidente le Assemblee dei soci;
predispone il bilancio preventivo nonché quello consuntivo (rendiconto
finanziario) da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria
annuale dei soci; e - redige gli eventuali regolamenti integrativi del
presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci.
Art. 16
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di
sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, presiede il Consiglio, ne
dirige l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
e dell'Assemblea, e coordina i programmi e l'attività dell'Associazione.
Al Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di
sua assenza o impedimento, al Více-Presidente, spettano inoltre
la firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio, con tutti i poteri per l'esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
Art. 17
Il Segretario assiste il Presidente ed il Vice-Presidente
nel disimpegno delle loro funzioni, cura la redazione dei verbali e la
corrispondenza, e funge da cassiere.
Art. 18
Dovranno essere tenuti, a cura del Consiglio Direttivo
e per esso dal Segretario - Cassiere, il libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo, il libro dei soci, ed il libro cassa.
Art. 19
La gestione dell'Associazione è controllata da
un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea
dei soci anche tra estranei all'associazione; i Revisori durano in carica
quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione
ed attesta la rispondenza del rendiconto finanziario (bilancio consuntivo)
alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione da consegnare
all'Assemblea ordinaria annuale dell'Associazione. In tale relazione
il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza ed economicità della gestione.
La nomina del Collegio dei Revisori è in ogni
caso facoltativa; il primo Collegio dei Revisori può essere nominato
dai soci fondatori in sede di atto costitutivo e durerà in carica
per il periodo ivi previsto.
Art. 20
Tutte le cariche sociali non sono retribuite.
Per i testi prodotti per la pubblicazione da parte di
studiosi, storici, etnografi, ecc., non è previsto alcun compenso.
L'Associazione "Centro Studi Storici Alta Valtellina" acquisisce inoltre
i "diritti di proprietà" di testi, fotografie, schizzi e disegni,
ecc., pubblicati, in quanto non già di proprietà di terzi.
I proventi introitati mediante la vendita delle pubblicazioni
o attraverso altre iniziative sociali sono in ogni caso vincolati al sostentamento
dell'Associazione.
Art. 21
In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato
dalla maggioranza assoluta dei soci presenti (in proprio o per delega)
nella relativa assemblea straordinaria, quest'ultima provvederà
alla nomina del o dei liquidatori determinandone i poteri, e delibererà
inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, che dovrà
essere obbligatoriamente devoluto, in caso di scioglimento dell'Associazione
per qualunque causa, ai fini di pubblica utilità o ad altra associazione
con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare alla
Comunità Montana Alta Valtellina, oppure, in subordine, ad altro
ente di diritto pubblico con sede nel comprensorio dell'Alta Valtellina
e salvo in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, e tra
questi e l'associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione
di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri
amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il
terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due, o in
difetto di accordo dal Pretore di Sondrio, Sezione Distaccata di Tirano;
il collegio arbitrale giudicherà l'ex bono et aequo", inappellabilmente,
e senza formalità di procedura.
Art. 23
Per tutto quanto qui non previsto, si fa pieno riferimento
alla vigente legislazione in materia di associazioni. |