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centro studi storici alta valtellina: lo statuto

Statuto della associazione culturale 
"Centro Studi Storici Alta Valtellina"
 

Art. 1
È costituita una associazione culturale denominata "CENTRO STUDI STORICI ALTA VALTELLINA" (ed in abbreviato "C.S.S.A.V.") con sede in Comune di Bormio (SO).
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L'Associazione adotta quale proprio simbolo l'ornamento a quattro spirali dello scudo raffigurato nella cd.  "Stele di Bormio".
Art. 2
L'Associazione ha per scopo la promozione degli studi storici riguardanti i Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva (costituenti l'antico Contado di Bormio) ed il Comune di Sondalo.
In particolare, il Centro di Studi Storici Alta Valtellina si propone di: pubblicare un bollettino dal titolo "Bollettino Storico Alta Valtellina", periodico annuale all'Associazione; tale bollettino sarà distribuito ai soci in regola con la quota sociale; pubblicare o ripubblicare documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici, folclorici, letterari e linguistico-dialettali;
raccogliere documenti, riproduzioni, e pubblicazioni di interesse locale;
salvaguardare e conservare il patrimonio artistico e culturale locale;
accogliere e ordinare un archivio storico fotografico di interesse locale,
sensibilizzare l'opinione pubblica agli scopi del Centro;
partecipare alla promozione della ricerca e della valorizzazione storica e culturale dell'Alta Valtellina; 
promuovere iniziative in sintonia coi suddetti punti per attingere risorse per il suo sostentamento; 
attuare il collegamento con le scuole del territorio per incentivare studi e ricerche in campo storico, geografico, etnografico, artistico, folclorico e linguistico-dialettale.  L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa lecita ed aderente ai propri scopi suddetti.
Per l'attuazione del proprio scopo sociale l'associazione potrà altresì svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile dall'organo amministrativo dell'Associazione stessa.
Art. 3
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salva la facoltà degli associati di recedervi. 
Art. 4
L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha alcun fine di lucro.
Per attuare i propri scopi sociali essa trae i mezzi finanziari dalle entrate patrimoniali di cui all'articolo successivo. 
Art. 5
Costituiscono le entrate patrimoniali dell'Associazione:
le quote associative versate dai soci e le loro eventuali contribuzioni straordinarie o volontarie; 
i contributi ed i finanziamenti di enti pubblici e privati; 
le contribuzioni, elargizioni, erogazioni, donazioni, eredità, legati e lasciti in genere a favore dell'Associazione da parte sia di associati che di terzi; 
gli eventuali proventi di gestione e gli eventuali utili di iniziative stabili od occasionali e di attività comunque svolte dall'Associazione.
Le entrate predette ed ogni altra eventuale entrata patrimoniale dell'Associazione, nonché i beni mobili ed immobili eventualmente acquistati con tali entrate, costituiscono il fondo comune dell'Associazione, con cui si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa e per l'attuazione del suo scopo sociale.
Finché l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso, di esclusione o comunque di cessazione per qualsiasi altra causa del rapporto associativo; così come gli associati stessi non possono ripetere le quote associative ed i contributi comunque versati all'Associazione.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione a norma del presente Statuto, i terzi possono far valere i loro diritti sul detto fondo patrimoniale comune. 
Art. 6 
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale con decorrenza dal 1  gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio dovrà essere obbligatoriamente redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo annuale (o rendiconto economico e finanziario) dell'Associazione, da sottoporre obbligatoriamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
È fatto comunque esplicito divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, cittadini italiani o stranieri anche non residenti in Italia, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione aderendo alla stessa; potranno inoltre essere soci associazioni e circoli, enti pubblici e privati, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della Associazione "Centro Studi Storici Alta Valtellina".
Art. 8 
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica; l'eventuale diniego dovrà essere motivato.  Contro il rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide con provvedimento motivato ma inappellabile.  Accolta la domanda, l'acquisto della qualità di socio è subordinata al versamento nella cassa sociale della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Con l'adesione all'Associazione i soci accettano il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti integrativi, impegnandosi alla loro osservanza.
L'Assemblea dei soci può nominare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti (in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione), uno o più soci onorari, i quali hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, ma sono dispensati dal versamento della quota associativa annuale; è in ogni caso socio onorario di diritto dell'Associazione l'Assessore alla Cultura della Comunità Montana Alta Valtellina.
Art. 9 
L'associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, semprechè non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio annuale in corso purché la relativa dichiarazione sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio stesso.  È in ogni caso espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
È considerato automaticamente decaduto da socio colui che per almeno tre anni consecutivi non ha versato la quota associativa.
L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi, ed in particolare nei casi di reiterata inosservanza del presente Statuto ed in quelli previsti dagli articoli 2286, 10 comma, e 2288, 10 comma, Codice Civile.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote ed i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la quota o contributo associativo non è inoltre trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabile.
Art. 10
Sono organi dell'Associazione:
 l'Assemblea dei Soci;
 il Consiglio Direttivo;
 il Presidente;,
 il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11
L'Assemblea degli associati è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'esercizio annuale in corso.
Essa deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno :
 per prendere conoscenza della relazione del Presidente sull'attività svolta;
 per approvare il rendiconto finanziario (o bilancio consuntivo);
 per programmare l'attività sociale;
 per determinare, mediante apposito regolamento, criteri e modalità per l'accettazione e la selezione dei testi da pubblicare sul bollettino.
L'assemblea dei Soci è inoltre convocata in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo, quando tali organi dell'Associazione ne ravvisano la necessità od opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa; in quest'ultimo caso l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
L'Assemblea dei soci delibera altresì sull'eventuale bilancio preventivo, sulla nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'esclusione degli associati, sulle quote associative, sulla nomina degli eventuali soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche onorifiche, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto.
All'Assemblea spetta anche l'approvazione degli eventuali regolamenti interni, integrativi del presente Statuto, proposti dal Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione di approvazione deve essere presa con la presenza e la maggioranza previste dal presente Statuto per le modifiche statutarie.
L'Assemblea è convocata dal Presidente (o in difetto dal Vice-Presidente) del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede dell'Associazione e con avviso personale spedito (o recapitato a mano) a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
L'assemblea totalitaria è validamente costituita anche in difetto di formale convocazione.
Art. 12
Hanno diritto di voto singolo e di elettorato attivo e passivo nelle assemblee (in particolare anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi ed amministrativi dell'Associazione) tutti i soci maggiori d'età; ciascun socio maggiore d'età ha quindi diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente, o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età presente all'Assemblea; in difetto di membri del Consiglio Direttivo spetta all'assemblea di eleggere il proprio presidente.
Il Presidente dell'assemblea sarà assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo , o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro socio con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto , ed in seconda convocazione, che avrà luogo lo stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in proprio o per delega.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, così come per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, occorre tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti (in proprio o per delega) con diritto di voto.
Dei verbali delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione; analoga pubblicità deve essere data ai bilanci o rendiconti dell'Associazione stessa.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, e compreso nel numero dei componenti il Consiglio Direttivo così determinato anche l'Assessore alla Cultura della Comunità Montana Alta Valtellina, che è membro di diritto del Consiglio Direttivo stesso (quale socio onorario dell'Associazione).
I Consiglieri devono essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Verrà dichiarato decaduto il Consigliere che risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.  In caso di decadenza o di decesso o dimissioni di uno o più Consiglieri, subentrano automaticamente nella carica di Consiglieri quei soci che hanno ottenuto un maggior numero di voti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo.  Nel caso di decesso o dimissioni del Presidente o di decesso o contemporanea presentazione di dimissioni di più della metà dei Consiglieri, si procederà a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri nella prima riunione il Presidente, il quale sceglie quindi nella stessa riunione tra i Consiglieri il Vice - Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ed il Segretario - Cassiere; il Presidente, il Vice-Presidente, ed il Segretario-Cassiere durano in carica quanto il Consiglio stesso.
Il primo Consiglio Direttivo, così come il primo Presidente, il primo Vice - Presidente ed il primo Segretario - Cassiere, sono nominati e scelti come sopra previsto nell'atto costitutivo dell'Associazione dai soci fondatori e durano in carica il tempo ivi stabilito.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o in difetto dal Vice-Presidente) presso la sede sociale o altrove ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando almeno due dei suoi membri lo richiedano, mediante avviso, contenente gli argomenti da discutere, spedito o recapitato a mano a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza, o, in caso di urgenza, anche a voce almeno ventiquattro ore prima.  Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in difetto, dal membro più anziano d'età; il Presidente della riunione è assistito per la redazione del verbale della seduta dal Segretario - Cassiere, e in caso di sua assenza da un altro Consigliere designato dagli intervenuti con funzioni di Segretario.
Il relativo verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e da colui che svolge le funzioni di Segretario.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in. carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari dell'Associazione secondo gli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea dell'Associazione stessa; il Consiglio dirige ed amministra pertanto l'associazione, e ne promuove in ogni modo l'attività; all'uopo il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa, essendogli deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.
In particolare il Consiglio Direttivo delibera sui punti a) e b) dell'Art. 2 del presente statuto e sull'ammissione di nuovi soci (non onorari); provvede all'eventuale sostituzione dei Consiglieri, in conformità comunque a quanto stabilito al precedente Art. 13; opera, a mente di quanto previsto dall'Art. 11, punto d), la selezione e la scelta dei testi presentati per la successiva stampa del bollettino, con facoltà per il Consiglio stesso di escludere testi che non risultino in linea con gli obbiettivi del presente Statuto; è altresì facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli autori rielaborazioni, riduzioni, ovvero ampliamenti dei testi proposti.
I Consiglieri curano le fasi operative di redazione, coordinamento grafico e tipografico, e di stampa delle varie pubblicazioni, in conformità a quanto sopra previsto dal precedente Art.11, punto d), e dal presente articolo; provvedono inoltre alla correzione delle bozze e curano altresì le rubriche di recensioni, segnalazioni ed informazioni ai soci.
Inoltre il Consiglio Direttivo:
convoca tramite il suo Presidente le Assemblee dei soci; predispone il bilancio preventivo nonché quello consuntivo (rendiconto finanziario) da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale dei soci; e - redige gli eventuali regolamenti integrativi del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci.
Art. 16
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, presiede il Consiglio, ne dirige l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, e coordina i programmi e l'attività dell'Associazione.
Al Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua assenza o impedimento, al Více-Presidente, spettano inoltre la firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
Art. 17
Il Segretario assiste il Presidente ed il Vice-Presidente nel disimpegno delle loro funzioni, cura la redazione dei verbali e la corrispondenza, e funge da cassiere.
Art. 18
Dovranno essere tenuti, a cura del Consiglio Direttivo e per esso dal Segretario - Cassiere, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro dei soci, ed il libro cassa.
Art. 19 
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci anche tra estranei all'associazione; i Revisori durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione ed attesta la rispondenza del rendiconto finanziario (bilancio consuntivo) alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione da consegnare all'Assemblea ordinaria annuale dell'Associazione.  In tale relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
La nomina del Collegio dei Revisori è in ogni caso facoltativa; il primo Collegio dei Revisori può essere nominato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo e durerà in carica per il periodo ivi previsto.
Art. 20
Tutte le cariche sociali non sono retribuite.
Per i testi prodotti per la pubblicazione da parte di studiosi, storici, etnografi, ecc., non è previsto alcun compenso.  L'Associazione "Centro Studi Storici Alta Valtellina" acquisisce inoltre i "diritti di proprietà" di testi, fotografie, schizzi e disegni, ecc., pubblicati, in quanto non già di proprietà di terzi.
I proventi introitati mediante la vendita delle pubblicazioni o attraverso altre iniziative sociali sono in ogni caso vincolati al sostentamento dell'Associazione.
Art. 21
In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dalla maggioranza assoluta dei soci presenti (in proprio o per delega) nella relativa assemblea straordinaria, quest'ultima provvederà alla nomina del o dei liquidatori determinandone i poteri, e delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, che dovrà essere obbligatoriamente devoluto, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, ai fini di pubblica utilità o ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare alla Comunità Montana Alta Valtellina, oppure, in subordine, ad altro ente di diritto pubblico con sede nel comprensorio dell'Alta Valtellina e salvo in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, e tra questi e l'associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due, o in difetto di accordo dal Pretore di Sondrio, Sezione Distaccata di Tirano; il collegio arbitrale giudicherà l'ex bono et aequo", inappellabilmente, e senza formalità di procedura.
Art. 23
Per tutto quanto qui non previsto, si fa pieno riferimento alla vigente legislazione in materia di associazioni.