Censtro Studi Home Page
Un parere consultivo di Alberto De Simoni

a cura di FRANCESCO ALESSI

 
Non credo che vi sia necessità di presentazioni per l’illustre Figlio della Valtellina, Alberto De Simoni.
Mi sia dunque permesso di ricordarlo con le parole della Gazzetta di Milano, allorché venne pubblicato il suo necrologio:

“Il 31 dello scorso gennaio finì di vivere in Ardenno, provincia di Sondrio, suo domicilio, l’illustre giureconsulto e filosofo Don Alberto de' Simoni, membro pensionato dell’I.R.Istituto di scienze, e già consigliere nella Corte di cassazione vantaggiosamente conosciuto per le dotte sue opere di giurisprudenza e legislazione non meno in Italia che oltramonti.
Nato in Bormio di nobile ed antica famiglia patrizia, insignita pure della nobiltà austriaca con I. R. Diploma, fra le occupazioni degl’impieghi municipali e giudiziari in patria e in Valtellina e nell'esercizio della professione legale aspirò alla gloria di ridurre la giurisprudenza, massime criminale, ai suoi veri principi e di purgarla dalle inveterate abusive opinioni colla scorta della sana filosofia.
Il trattato del furto e sua pena,  impresso nel 1777, applaudito dai più illuminati professori ed intelligenti, fu seguito da quello dei Delitti di mero affetto, in cui egli pienamente sviluppa le luminose dottrine accennate nel primo, ed abbraccia i fondamenti della criminale giurisprudenza generale. Le replicate edizioni  di questa opera insigne attestano l’universale giudizio  dei dotti sul merito  di essa, e provano come era degno di trapassare all’età venture il nome dell'autore. Renazzi e Cremanni lo citano con somma lode nelle loro opere; Bressot de Warville nella sua Biblioteca di diritto criminale lo pone ai primi posti fra quegli illustri italiani che colle loro opere contribuirono al perfezionamento del sapere. Vari altri scritti uscirono dalla sua penna sui diversi argomenti, e così singolari, nei quali gli occorse spesso maneggiare punti difficili e delicati, ch’egli rende più importanti con risalir sempre al principi colla scorta della Legge e della ragione. Il suo ragionamento storico politico sulla costituzione della Valtellina pubblicato nel 1788, indi il prospetto storico sul medesimo soggetto lo rendettero benemerito alla patria e mostrarono la sua profonda cognizione nel diritto pubblico. La di lui riputazione gli aperse le porte dell’Istituto  al primo stabilimento di questo corpo accademico, e quindi fece parte della commissione Incaricata di tradurre il Codice che era messo in attività a quei giorni. Fu giudice nel Tribunale d’Appello del Lario, ove dai suffragi del suoi colleghi venne anche eletto Presidente nel 1803, e successivamente Consigliere nella Corte di Cassazione. Restituito alla quiete domestica, egli non abbandonò i suoi studi favoriti, ed oltre un’opera già preparata per la stampa sotto il titolo di  “Saggio storico filosofico sul diritto di natura e delle genti, e sulle successive Leggi, istituti, governi civili e politici”, molti altri scritti rimangono presso la sua famiglia.
Di carattere buono e virtuoso, di costumi puri, di maniere semplici ed ingenue, esente dall’impostura e dalla pedanteria dei letterati di mestiero, il De Simoni fu insigne scrittore, buon magistrato, buon marito ed affettuoso padre di famiglia.
La di lui morte amara ai congiunti ed alla patria lo sarà anche a tutta l'Italia cui fece onore coi suoi scritti.
Di tre membri dell'I.R. Istituto di scienze che vantava  la provincia di Sondrio non rimane che Piazzi, che certo vale per molti; lo che basta a ribattere le false accuse di chi pretende che la Valtellina non sia feconda in belli ingegni”. (Gazzetta di Milano, n. 77,18 marzo 1822 )

* * *

Volendo e potendo offrire un modesto contributo al ricordo dell’acume giuridico del De Simoni, sono riuscito a reperire nella collezione di documenti appartenenti alla mia famiglia – e gelosamente custoditi da mio padre - un “parere consultivo”, vergato a mano dal De Simoni, probabilmente databile intorno al 1780.
In esso si tratta di una questione ereditaria, su incarico ricevuto dai signori Giuseppe Bellottini e Domenico Bazzi.
Non v’è bisogno di molti commenti al manoscritto che quindi mi limito a trascrivere, chiedendo preventivo perdono al lettore per qualche difficoltà nella quale sono incorso nell’intelleggere  alcune parole.

Dalla serie di fatto propostami unitamente all’arbore genealogico intorno il diritto attivo, e passivo al giuspatronato del Beneficio fondato già ed erretto dalli due fratelli Andrea e Gioanni Gatti, e reso ora vacante dalla morte del fu Canonico D. Giuseppe Gatti, ultimo ed immediato possessore, in cui si è terminata ed estinta la linea e discendenza maschile derivante dalli sudetti due fratelli Gatti, rilevo chiaramente che li due signori Dottore Giuseppe Bellottini, e Domenico Bazzi sieno tra essi in egual grado li più prossimi discendenti per linea feminina dalli fondatori del Beneficio, essendo essi nel solo terzo grado canonico, e civile ancora nella detta linea.
Avendo pertanto li fondatori del Beneficio, come risulta chiaramente dall’istrumento di fondazione, e istituzione del Beneficio, sostituita espressamente in primo luogo la loro discendenza per via di donne (e mancando, così si esprime nel detto istrumento, la loro linea mascolina, succeda la loro linea feminina cioè a dire quella linea che deriva immediatamente da essi institutori del beneficio, e non già le linee soltanto mediate) alla estinzione della loro discendenza o linea maschile al Giuspatronato sia attivo, che passivo, ne viene che li mentovati due signori Bellottini, e Bazzi come discendenti immediati delle figlie de’ fondatori del Beneficio, essendo essi nipoti di figlie delli medesimi, debbono preferibilmente ad ogni altra linea, e discendenza essere ammessi al Giuspartonato suddetto. Jmperciocche trattandosi di una sostituzione di discendenza lineare si deve intendere primieramente di quella che deriva per gradi immediati dal fonddatore o del Beneficio, o del fidecommesso prima di ogni altra che per più vinchi gradi non è che mediata in se stessa considerando le diverse successive persone, dalle quali proviene.
Quindi rifletto successivamente che la nomina al Beneficio che si è preteso di fare nella persona di Claudio, figlio del signor Giulio Marlianici, non può avere effetto in competenza colli sudetti signori Bellottini, e Bazzi come fatta specialmente in persona (oltre la circostanza notabile di essere Claudio tuttora in età infantile e per conseguenza canonicamente incapace ad alcun Beneficio ecclesiastico) di discendenza, e linea feminile lontana ben sette gradi dalli fondatori.

Sono però in errore quelli che nominando Claudio al Beneficio pretendono non ancora terminata la linea, e discendenza di Gio: Pietro figlio di Andrea Gatti onde deriva per via di donne Claudio. Jmperciocchè avrebbero dovuto riflettere che la linea, e discendenza, della linea maschile Gatti non può essere continuata nella discendenza delle figlie di Gio: Pietro figlio di Andrea Gatti, e che quindi questa non può essere che femminile, e come tale deve calcolarsi nei gradi relativi alli due fratelli fondatori del Beneficio, senza che la circostanza che provenga da un maschio discendente direttamente dai fondatori indurre possa in essa alcuna prerogativa preferibile alle altre discendenze anteriori feminili, poiché non lascia per ciò di essere una discendenza feminile possessore per se a quella delle figlie immediate de’ fondatori. Si deve sempre presumere che li fondatori nel sostituire la loro discendenza feminile alla maschile nel Giurepatronato al Beneficio, abbiano avuto in vista, e contemplate le proprie figlie per la lor discendenza immediata, prima di ogni altra che derivar potesse in seguito nella successiva diramazione dei loro discendenti.
Ma  si dispone inoltre che nel propostomi fatto che lo stesso signor Domenico Bazzi, cui col dr. Bellottini spettar deve il Giurepatronato attivo, e passivo al Beneficio sia passato arbitrariamente da solo a nominare a questo Beneficio il signor Domenico Casati, cui non può competere alcun diritto passivo al controverso Beneficio in competenza massima, e confronto col signor Bellottini, non potendo egli contare che cinque gradi di discendenza mediata feminile dai fondatori. Quindi si dovrà reputare per nulla una nomina così irregolare, e imprudente.
Per tutto il qui dedotto, ritenuto il fatto come viene esposto, e così l’arbore genealogico come è stato disteso e regolato, sembrami di ragione che non si possa contradire al sig. Dr. Bellottini il diritto attivo, e passivo al Benficio Gatti, di cui si controverte non valutando punto le nomine fatte in Claudio Marlianici, e in Domenico Casati, e così mi soscrivo devotissimo
 
Alberto de Simoni

home bollettino