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La franchigia di Livigno in un documento del 1857
di ILARIO SILVESTRI
L’origine dei privilegi fiscali di Livigno di cui tanto si discute anche
oggigiorno è da cercare in tempi assai remoti, verosimilmente in
epoca romana .
Dai carteggi medievali sappiamo che gli uomini e la vallata di Livigno
avevano come signore feudale il vescovo di Como, che, nel 1187, cedette
a Eganone Venosta e ai suoi due figli Egano e Gabardo le prerogative a
lui spettanti sulle due alpi dette Vinea et Vineola, ossia Livigno e Livignolo
. I territori del Bormiese di cui era signore il vescovo lariano - Livigno
e S. Martino di Serravalle - non erano soggetti ad alcune gabelle che invece
gravavano sulle altre vicinanze che costituivano il Comune di Bormio ,
come testimonia un arbitrato presieduto da Eganone Venosta, rogato l’11
novembre 1214, dove fu interdetto al decano Vittore Lombardi, al gastaldo
Vitale Marioli e ad altri rappresentanti del Comune di imporre qualsiasi
dazio e fodro agli uomini che stavano sulle terre della chiesa di
S. Martino e in Proffa . I magistrati del giovane Comune, in quei secoli
comunque molto energici e coraggiosi nell’erodere i poteri dei signori
feudali, dovettero chinare il capo e rispettare le immunità
godute da ormai più di due secoli dall’abbazia di S. Abbondio che
ebbe in dono quelle terre dal vescovo di Como nel 1010 con in dote l’esenzione
da imposizioni fiscali.
La vicinanza di Livigno, inglobata non senza resistenze nella Communitas
Burmii nel 1325, fruiva degli stessi privilegi di S. Martino di Serravalle,
privilegi sempre goduti e riconosciuti nell’arbitrato presieduto da magistrati
grigioni nel 1538. In quel documento, in particolare alla settima petizione
della vicinanza di Livigno, veniva richiesta la sanzione del diritto di
gestire autonomamente l’osteria presso la chiesa di S. Maria di Livigno
libere absque aliquo datio nec onere. Gli arbitri grigioni statuirono che
Livigno poteva avere una, due o più osterie senza che fosse pagato
alcun dazio, col patto però che l’ospizio presso la “chiesa grande”
fosse sempre provvisto di pane, vino e formaggio da vendere ai terrieri
e forestieri per onesto prezzo, sotto pena di sei lire imperiali da applicare
alla vicinanza in caso di inadempienza. Alla vicinanza era concessa la
facoltà di rivalersi sull’oste . Tale diritto sottintendeva la libera
importazione di vino dalla Valtellina senza che fosse applicato il dazio
normalmente incamerato dalla Comunità di Bormio grazie ai privilegi
concessi alla stessa dai duchi di Milano.
L’arbitrato del 1538, che per Livigno fu una vera calamità in
quanto la vicinanza perse l’uso e la gestione dei ricchi pascoli della
vallata, sancì però per la prima volta l’esonero dal dazio
sul vino che nei secoli che seguirono, fino alla fine dell’Ancien Règime,
fu sempre riconosciuto dalla Comunità di Bormio senza alcuna contestazione.
Con i sovvertimenti istituzionali e amministrativi che giunsero dalla
Francia con le armate napoleoniche negli ultimi anni del XVIII secolo e
nei primi anni del secolo che seguì, le antiche consuetudini furono
stravolte e, per qualche decennio, si dimenticarono le prerogative fino
allora riconosciute alla vallata di Livigno.
Sarà soltanto con un decreto del 22 agosto 1840 che l’amministrazione
asburgica accoglierà la richiesta degli abitanti di Livigno e Trepalle
di esonero dai dazi doganali per le estreme difficoltà di comunicazione
con il resto della Lombardia a causa della neve e delle bufere che ostacolavano
il transito per l’antica strada dei Dossi.
L’atto con la definizione delle esenzioni doganali, i confini entro
cui valevano, i limiti di merci e bestiami consentiti per ogni abitante
e il divieto di favorire il contrabbando fu pubblicato dall’Intendenza
di Finanza di Morbegno il 30 settembre 1841 .
Il documento di cui si dà la trascrizione è un aggiornamento
del 1857 della convenzione stilata nel 1840 sulla franchigia concessa agli
abitanti del comune di Livigno ed è interessante perché
rivela i prodotti di cui Livigno, a metà del secolo scorso, abbondava,
quindi venduti in Lombardia, e quelli che bisognava importare secondo le
reali necessità della popolazione allora residente.
Regno Lombardo Veneto
Provincia di Sondrio
Nell’ufficio dell’imperial regio commissariato distrettuale in Bormio
il 23 giugno (ventitre) giugno 1857.
Premesso come la convenzione 22 agosto 1840 stipulata dall’imperial
regia Amministrazione Camerale col Comune di Livigno con Trepalle nel Distretto
di Bormio, per la franchigia, ossia esenzione dei diritti di dogana ne’
suoi rapporti di commercio con l’estero e coll’interno della Lombardia,
come pure dei diritti inerenti ai generi di privativa e dell’imposta di
consumo, sia rimasta in vigore anche dopo il 31 ottobre 1846 in forza dell’articolo
17 della convenzione medesima che attribuiva all’imperial regia amministrazione
camerale la facoltà di ritenerla operativa dopo il seiennio scaduto
col detto giorno 31 ottobre 1846 e precisamente a piacere illimitato di
essa amministrazione.
Premesso che il suddetto comune di Livigno con Trepalle dichiarasse
nel protocollo 31 agosto 1854 redatto presso l’imperial regia commissaria
distrettuale in Bormio di essere disposto ad addivenire alla rinnovazione
della suddetta convenzione 22 agosto 1840 coll’aggiunta di nuove e maggiori
facilitazioni e verso un più moderato annuo corrispettivo di quello
già assentato colla convenzione medesima e precisamente quando gli
fossero accordate le facilitazioni indicate nel prospetto 16 settembre
1853 da esso insinuato alla suddetta imperial regia commissaria distrettuale
in Bormio, con rapporto di detto giorno no 247 e gli venisse ridotto l’annuo
cannone dalle lire 700 a simili lire 300, offerta che fu anche assentata
nella straordinaria adunanza del consiglio comunale tenutasi il 19 novembre
1854, come da relativo protocollo.
Premesso che l’eccelso imperial regio ministero delle finanze, con
ossequiato dispaccio 13 marzo 1856, no 7322/136, degnossi di approvare
le nuove proposte avanzategli per ultimare la vertenza che già da
anni pende fra l’imperial regia amministrazione ed il comune di Livigno
con Trepalle rispetto alla franchigia di cui trattasi.
Premesso in fine che all’approvazione impartita per ciò che
riguarda gli interessi dell’impero austriaco dal sullodato eccelso ministero,
si compiacquero aderire anche gli alti governi dei collegati ducati di
Modena e Parma per la comune loro interessenza nei redditi doganali a termini
dell’articolo 17 del relativo trattato.
Esecutivamente al rispettato dispaccio 3 luglio 1856 no 14443/2911
dell’inclita imperial regia prefettura lombarda delle finanze, volendosi
ora passare alla rinnovazione della succitata convenzione 22 agosto 1840,
la prefata inclita regia intendenza delle finanze, rappresentata dall’imperial
regio commissario superiore sostituto della sezione IIIa della guardia
di finanza, Bonetti Luigi, inerendo al sulodato prefettizio dispaccio 3
luglio 1856 no 14443/2911, concede al comune di Livigno con Trepalle, distretto
di Bormio, rappresentato dai deputati comunali signor Galli Bernardo, Galli
Francesco e dall’agente comunale signor Silvestri Filippo, assistiti dall’imperial
regio f.f. di commissario signor Bonettini Vincenzo
nominativamente
1o L’esenzione dell’acquisto ed uso di generi delle privative, cioè
sale e tabacco (escluso polvere ardente) e l’esenzione dei diritti di dogana,
colla permissione di poter liberamente introdurre dall’estero ogni articolo
necessario al consumo ed alla propria sussistenza comprensivamente sale
e tabacco (esclusa la polvere ardente) e viceversa dal comune all’estero,
ogni articolo e genere per oggetto di commercio, più la franchigia
anche dei diritti di dazio consumo forese.
2o Similmente senza alcun contributo daziario e sotto l’osservanza delle
discipline e cautele di finanza già in corso e delle nuove dichiarazioni
in appresso convenute, l’introduzione annuale dal territorio di Livigno
e Trepalle nell’interno della provincia dei prodotti del proprio suolo,
nel solo limite però specificato, cioè
no 45 (quarantacinque) buoi e tori (in complesso)
no 77 (settantasette) vacche
no 210 (duecentodieci) manzette (bovini giovani)
no 343 (trecentoquarantatre) vitelli
no 50 (cinquanta) cavalli
no 65 (sessantacinque) lanuti e capre
quintali 6, libbre 80 (sei e libbre ottanta) peso metrico, lana in
panno greggio e calze, o manifatture simili di nota produzione del suddetto
territorio per uso vestiario dei contadini di queste parti.
quintali 4 (quattro) peso metrico, pelli crude
quintali 206 (ducentosei) peso metrico, formaggio
quintali 55 (cinquantacinque) peso metrico, buttirro
Colla facoltà eziandio riguardo ai suddetti bestiami di poter
ricondurre nel comune di Livigno e Trepalle quelli di essi che, professati
e riconosciuti previamente alla competente imperial regia ricevitoria doganale
e di cui si dirà in seguito sotto l’art. 8 della presente convenzione
di vera provenienza del comune anzidetto, fossero rimasti invenduti nell’interno
dello stato lombardo, con che anche nella esportazione suddetta, sieno
osservate le discipline di finanza.
3o Similmente sotto le stesse discipline con esenzione di dazio, la
libera estrazione dalla Lombardia pel suddetto circondario comunale di:
quintali 50 (cinquanta) peso metrico, tra frumento in natura e sua
farina
quintali 200 (duecento) peso metrico, tra segale in grani e sua farina
quintali 150 (centocinquanta) peso metrico, tra grano saraceno e farina
in grani e sua farina
quintali 20 (venti) peso metrico, riso
quintali 10 (dieci) peso metrico, tra miglio e panico
quintali 5 (cinque) peso metrico, castagne
quintali 5 (cinque) peso metrico, patate
quintali 8 (otto) peso metrico, tra fagiuoli e piselli
quintali 20 (venti) peso metrico, acquavite
quintali 100 (cento) peso metrico, vino comune
quintali 10 (dieci) peso metrico, olii diversi, e precisamente di uliva
quintali 1 (uno), di noce 6 (sei) e di linosa 3 (tre)
quintali 13 (tredici) peso metrico, cuoi, corami e vacchette
quintali 6 ½ (sei e mezzo) peso metrico, canape e lino
quintali 15 (quindici) peso metrico, ferro in lame e chiodi
no 300 (trecento) maiali
Si osserva però che per quegli dei sopraindicati oggetti
che, secondo la vigente tariffa daziaria generale 5 dicembre 1853, attivata
il 1o gennaio 1854, sono esenti da dazio d’uscita, come appunto il frumento,
il grano turco, la segale, il grano saraceno e fraina, e loro farina, il
riso, il miglio, il panico, le castagne, i fagiuoli ed i piselli, il vino,
l’acqavite, gli oli d’uliva, di noce etc., i cuoi, la canape, il lino,
il ferro ed i maiali non furono precisate le quantitàdi libera esportazione
che per la contingibilità che ne venisse proclamamto il divieto
d’uscita, ovvero che per cambiamenti di tariffa ne fosse assoggettato ad
imposta d’esportazione.
In relazione quindi ai generi contemplati nel presente
art. 3, non saranno sottoposti i comunisti di Livigno e Trepalle ad alcun
vincolo o professione finché a condizioni normali l’estrazione dei
ricordati generi è libera ed esente da dazio d’uscita, ferma peraltro
la presentazione dei generi suddetti e sopratutto dei cereali (grani e
loro farine) alla competente ricevitoria doganale per scopi statistici.
L’importazione ed esportazione esente nella e dalla Lombardia,
viene estesa a favore del comune di Livigno e Trepalle anche ai prodotti
secondari del comune in discorso ed ai diversi articoli occorribili per
uso di quegli abitanti e che per la loro tenuità non furono compresi
nell’art. 2o, né nel presente art. 3o, restando del pari libero
agli abitanti stessi di provvedersi di qualunque genere di privativa e
specialmente del sale.
4o Qualora la condizione degli abitanti del comune di Livigno con Trepalle
fosse per migliorare, si riservano essi di impetrare un equitativo aumento
nei generi di importazione ed esportazione secondo che potranno comprovare
l’effettiva particolare loro occorrenza e l’amministrazione camerale promette
da sua parte di essere annuente in tutto ciò che emergerà
di vero bisogno e che sarà conciliabile colle sue vedute ed interessi.
5o Tanto il bestiame che gli altri prodotti del suolo di Livigno con
Trepalle dovranno essere accompagnati da un verificato della deputazione
comunale sottoscritto almeno da due deputati e dall’agente comunale e col
suggello d’ufficio comprovante essere le bestie ed i generi indigeni del
suddetto circondario e non di provenienza estera, di averli veduti partire
dal suddetto territorio nel giorno che sarà precisato ed essere
diretti per lo stradale (da indicarsi in relazione al susseguente art.
8) alla competente ricevitoria doganale di cui all’anzidetto art. 8 della
presente convenzione, per essere riconosciuti, limitando la valitura del
ricapito al solo tempo necessario per arrivarvi.
6o Per gli altri generi da levarsi nella Lombardia e destinati all’uso
e consumo degli abitanti di Livigno e Trepalle, il certificato comprovante
una tale destinazione verrà rilasciato dalle persone che dalla deputazione
comunale di concerto coll’imperial regio commissario distrettuale di Bormio
e della ricevitoria di finanza in Bormio verranno incaricate.
Muniti del detto certificato si presenteranno essi alla suddetta
ricevitoria per la debita ricognizione. Per quanto si è convenuto
sotto il precedente articolo 3, s’intende da sé che per gli oggetti
ivi contemplati non occorrerà la produzione del certificato comprovante
la destinazione all’uso e consumo dei comunisti di Livigno con Trepalle
finché l’estrazione dei detti generi sarà libera ed esente
da dazio d’uscita per cui un tale certificato diverrà indispensabile
nel caso che fosse proclamato il divieto di uscita, ovvero che per cangiamento
di tariffa venisse l’esportazione sottoposta a dazio.
7o Il ricevitore di Bormio riconosciuta la quantità e l’entità
dei bestiami e dei generi che si sono introdotti o che si vogliono introdurre
in questa provincia, ovvero esportare da essa (ritenuto in quanto all’esportazione
la modificazione di cui ai precedenti articoli 3o e 6o riguardo agli oggetti
esenti da dazio d’uscita) e riconosciute pure le regolarità e validità
dei certificati giustificativi, rilascierà alle parti i corrispondenti
ricapiti finanziari gratis, facendo contemporaneamente nell’apposito registro
le annotazioni di scarico e ciò previo ritiro dei certificati che
contrapporrà ai relativi registri di prenotazione.
8o Tanto per le importazioni quanto per le esportazioni dovranno i concessionari
tenere la strada retta (doganale) da Bormio a Premadio, Torripiano, Pian
del Vino, Isolaccia, Semogo, Clef, Foscagno, Dossi, Trepalle, Livigno,
e così viceversa, e solo in tempo d’inverno si potrà deviare
per la parte di S. Carlo e del bosco. I concessionari saranno egualmente
tenuti di effettuare i trasporti entro il tempo assegnato nel certificato
comunale di entrata o nel ricapito di finanza di uscita.
9o I cerificati di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 saranno stampati
a madre e figlia e saranno tutti parafatti in margine colla firma e suggello
dell’imperial regio commissario distrettuale in Bormio.
10o La deputazione comunale di Livigno con Trepalle sarà tenuta
di trasmettere allo spirare d’ogni mese, e precisamente entro i primi otto
giorni del mese successivo, all’imperial regia ricevitoria in Bormio, lo
spoglio generale, completo ed esatto, dei certificati tutti rilasciati
per l’importazione ed esportazione citando la data ed il numero progressivo
d’ogni ricapito doganale, l’intestato, la qualità e quantità
del genere destinatamente, e qualora taluno di essi non fosse stato presentato
alla ricevitoria di Bormio, la medesima ne opererà egualmente lo
scarico in diminuzione della quota rispettiva di concessione per l’introduzione
ed esportazione esente da dazio.
11o Dovendosi considerare e ritenendosi dalle parti contraenti il territorio
di Livigno e Trepalle, in rapporto agli oggetti da dogana e privativa,
come paese estero, a norma dell’avviso e della notificazione che verrà
pubblicata, i contravventori alle suddette discipline saranno trattati
ed assoggettati a norma dei casi, colle pene sanzionate dalle leggi veglianti.
Ognuno però, entro il territorio di Livigno e Trepalle,
potrà usare liberamente i generi di privativa esteri e farne scorta
pei propri ed altr[u]i bisogni nel territorio stesso, non potendo essere
perquisito ed andar soggetto alle penalità di legge, che chi ne
tenga deposito per speculazione in danno dell’imperial regio erario, sia
per tentarne la legale importazione, sia per cederli ai contrabbandieri.
12o La deputazione comunale di Livigno con Trepalle si obbliga inoltre
di proibire ed impedire a chiunque non appartiene per stabile domicilio
al comune medesimo, di transitare dal suddetto comune con carico dei detti
generi di privativa o di qualunque mercanzia estera, e così pure
di farne ivi ammasso per oggetto di speculazione, obbligandosi di procedere
col mezzo delle guardie comunali al fermo dei generi e di farli respingere
all’estero d’onde sono proceduti, e ciò senza verun compenso per
parte della regia finanza.
13o Resta vietato agli abitanti del comune di Livigno con Trepalle di
vendere merci di proibita importazione e generi di privativa, come di tentare,
commettere o favorirne il contrabbando.
I contravventori saranno puniti a norma delle relative leggi.
14o Gli agenti di finanza potranno recarsi in perlustrazione ed in appostamento
nel comune di Livigno con Trepalle per fermare le persone non aventi ivi
stabile domicilio che transitassero da colà con merci estere e generi
di privativa e così pure per praticare in concorso dell’agente comunale
o di altro competente rappresentante politico delle visite domiciliari
nelle case e luoghi enunciati nella seconda parte dell’articolo 11o, nonché
negli articoli 12o e 13o per assoggettare i contravventori alle leggi penali
in caso di eccesso.
15o Per l’effetto di cui all’articolo 11o, la linea di separazione corrispondente
al comune di Livigno e Trepalle col comune limitrofo di Valdidentro si
terrà estesa partendo da mezzogiorno per di là del passo
di Valviola Bormina, percorrendo da mattina di qua immediatamente del lago
di Foscagno, indi per i monti di Trella, Alpisella e Delferro, fino al
punto nord della valle del Gallo.
Il raggio confinante si estenderà poi nel comune di Valledidentro
aldilà di Isolaccia, restando in essa compresa la frazione di Semogo
e come più precisamente verrà determinata ... anche piacesse
all’imperial regia amministrazione di dichiarare il territorio di livigno
e di Trepalle per extradoganale nel senso estensivo della vigente legislazione.
16o L’attuale convenzione è retroattiva al 1o febbraio 1853,
e viene stipulata per un triennio in modo però che per contratto
il primo anno s’intende scaduto col 31 ottobre, sicché l’anno locatizio
è il camerale. La convenzione stessa è poi duratura di triennio
in triennio se tre mesi prima della scadenza di ciascun triennio non vien
disdetta la validità a piacimento delle parti contraenti.
17o Il corrispettivo dell’accordato privilegio, compresa pure la franchigia
nei rapporti di dazio consumo forese, viene fissato in lire 300 (trecento)
all’anno da pagarsi in via posticipata in una sola rata e precisamente
entro il mese di novembre di ciascun successivo anno camerale. Le annualità
scadute dal 1o febbraio 1853 in avanti dovranno essere tosto soddisfatti.
La suddetta rappresentanza farebbe però rispettosamente
conoscere che non potendo fruire dalle larghezze superiormente concesse
colla presente convenzione il territorio extradoganale di Livigno e Trepalle,
che cominciando dal momento in cui sarà ratificata, pregherebbe
di poter pagare dal 1o febbraio 1853 a tutto ottobre 1856 in ragione di
lire 130 (centotrenta) all’anno a titolo di canone annuo di cui sopra se
l’annuo canone di lire 300 (trecento) con decorrenza del 1o
novembre 1856 in avanti sotto le condizioni di rescindibilità
su espresse.
Pregherebbe pure la suddetta rappresentanza che fosse ridotto
il canone annuop pel tempo arretrato dal 1o novembre 1846 al 31 gennaio
1853 stabilito dall’eccelsa superiorità in lire 300 (trecento) a
lire 130 (centotrenta), rimettendosi del resto pienamente a quelle determinazioni
che nella sua equità e giustizia sarà per prenderne in merito
a ciò la competente superiorità, a cui, occorrendo, si riservano
i sottoscritti rappresentanti di umiliare in seguito tutte quelle delucidazioni
che valgano a persuaderla della ragionevolezza delle suimplorate diminuzioni
di canone.
18o In caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito nel precedente
articolo, il comune concessionario dei summentovati privilegi sarà
sottoposto alla pena del caposoldo e dell’escussione privilegiata, senza
alcun bisogno di atto diffidatorio amichevole e giudiziario.
19o A cauzione degli obblighi assunti dai nominati rappresentanti il
comune di livigno e Trepalle, i medesimi rinnovano e confermano la special
ipoteca attualmente sussistente a favore dell’imperial regia finanza in
vigore della stipulata convenzione con la scrittura privata 4 febbraio
1825 sopra l’alpe pascolivo denominato Le Mine, tutt’ora posseduto dal
suddetto comune e nel proprio suo circondario esistente, a carico della
qual alpe non esiste alcuna altra passività, né ipoteca legale
giudiziale, o convenzionale, come dichiarano i prefati rappresentanti e
come si riservano di comprovare mediante regolare certificato dell’imperial
regio ufficio delle ipoteche in Sondrio.
20o Gli stessi rappresentanti concedono inoltre l’opportuna abilitazione
dell’imperial regia intendenza di finanza accettante di poter nuovamente
farsi inscrivere sui libbri pubblici per l’interesse proprio come creditrice
ipotecaria e privilegiata del suddetto comune di Livigno con Trepalle dipendentemente
suesposti titoli.
21o Intorno alla presente convenzione viene dalle parti riservata la
approvazione delle rispettive superiori autorità, osservandosi fin
d’ora che la suddetta rappresentanza si dichiarò competente ed autorizzata
di concorrere alla stipulazione di questa convenzione.
22o Tutte le spese riferibili al presente contratto, comprensivamente
dei diritti di collo di tassa da pagarsi all’imperial regio ufficio delle
ipoteche per l’inscrizione di cui sopra, sono a carico del suddetto comune.
23o Tutto in triplice originale questo giorno ventitre giugno milleottocentocinquantasette,
analogamente al riverito decreto 1857 no 8408 della imperial regia intendenza
provinciale delle finanze in Morbegno, alla presenza dei sottoscritti testimoni,
ritirandosi due esemplari della presente convenzione dal commissario superiore,
sostituto della guardia di finanza, ed il terzo dai rappresentanti suddetti
del ripetuto comune di Livigno e Trepalle.
Firmato: Galli Bernardo, deputato
Galli Francesco, deputato
Firmato: Silvestri Filippo, agente comunale
Firmato: Bonettini Vincenzo, imperial regio aggiunto dirigente
Firmato: Bonelli, commissario superiore
Firmato: Antonio Schiantarelli fu Giovan Battista, domicialito in Tirano,
testimonio alle suddette firme
Firmato: Battista Bormolini del fu Giovanni di Livigno, fui testimonio
alle
suddette firme |