Censtro Studi Home Page
La franchigia di Livigno in un documento del 1857

di ILARIO SILVESTRI

L’origine dei privilegi fiscali di Livigno di cui tanto si discute anche oggigiorno è da cercare in tempi assai remoti, verosimilmente in epoca romana . 
Dai carteggi medievali sappiamo che gli uomini e la vallata di Livigno avevano come signore feudale il vescovo di Como, che, nel 1187, cedette a Eganone Venosta e ai suoi due figli Egano e Gabardo le prerogative a lui spettanti sulle due alpi dette Vinea et Vineola, ossia Livigno e Livignolo . I territori del Bormiese di cui era signore il vescovo lariano - Livigno e S. Martino di Serravalle - non erano soggetti ad alcune gabelle che invece gravavano sulle altre vicinanze che costituivano il Comune di Bormio , come testimonia un arbitrato presieduto da Eganone Venosta, rogato l’11 novembre 1214, dove fu interdetto al decano Vittore Lombardi, al gastaldo Vitale Marioli e ad altri rappresentanti del Comune di imporre qualsiasi dazio e fodro  agli uomini che stavano sulle terre della chiesa di S. Martino e in Proffa . I magistrati del giovane Comune, in quei secoli comunque molto energici e coraggiosi nell’erodere i poteri dei signori feudali, dovettero chinare il capo e rispettare le immunità  godute da ormai più di due secoli dall’abbazia di S. Abbondio che ebbe in dono quelle terre dal vescovo di Como nel 1010 con in dote l’esenzione da imposizioni fiscali. 
La vicinanza di Livigno, inglobata non senza resistenze nella Communitas Burmii nel 1325, fruiva degli stessi privilegi di S. Martino di Serravalle, privilegi sempre goduti e riconosciuti nell’arbitrato presieduto da magistrati grigioni nel 1538. In quel documento, in particolare alla settima petizione della vicinanza di Livigno, veniva richiesta la sanzione del diritto di gestire autonomamente l’osteria presso la chiesa di S. Maria di Livigno libere absque aliquo datio nec onere. Gli arbitri grigioni statuirono che Livigno poteva avere una, due o più osterie senza che fosse pagato alcun dazio, col patto però che l’ospizio presso la “chiesa grande” fosse sempre provvisto di pane, vino e formaggio da vendere ai terrieri e forestieri per onesto prezzo, sotto pena di sei lire imperiali da applicare alla vicinanza in caso di inadempienza. Alla vicinanza era concessa la facoltà di rivalersi sull’oste . Tale diritto sottintendeva la libera importazione di vino dalla Valtellina senza che fosse applicato il dazio normalmente incamerato dalla Comunità di Bormio grazie ai privilegi concessi alla stessa dai duchi di Milano.

L’arbitrato del 1538, che per Livigno fu una vera calamità in quanto la vicinanza perse l’uso e la gestione dei ricchi pascoli della vallata, sancì però per la prima volta l’esonero dal dazio sul vino che nei secoli che seguirono, fino alla fine dell’Ancien Règime, fu sempre riconosciuto dalla Comunità di Bormio senza alcuna contestazione.

Con i sovvertimenti istituzionali e amministrativi che giunsero dalla Francia con le armate napoleoniche negli ultimi anni del XVIII secolo e nei primi anni del secolo che seguì, le antiche consuetudini furono stravolte e, per qualche decennio, si dimenticarono le prerogative fino allora riconosciute alla vallata di Livigno. 
Sarà soltanto con un decreto del 22 agosto 1840 che l’amministrazione asburgica accoglierà la richiesta degli abitanti di Livigno e Trepalle  di esonero dai dazi doganali per le estreme difficoltà di comunicazione con il resto della Lombardia a causa della neve e delle bufere che ostacolavano il transito per l’antica strada dei Dossi. 
L’atto con la definizione delle esenzioni doganali, i confini entro cui valevano, i limiti di merci e bestiami consentiti per ogni abitante e il divieto di favorire il contrabbando fu pubblicato dall’Intendenza di Finanza di Morbegno il 30 settembre 1841 . 

Il documento di cui si dà la trascrizione è un aggiornamento del 1857 della convenzione stilata nel 1840 sulla franchigia concessa agli abitanti del comune di Livigno  ed è interessante perché rivela i prodotti di cui Livigno, a metà del secolo scorso, abbondava, quindi venduti in Lombardia, e quelli che bisognava importare secondo le reali necessità della popolazione allora residente. 

                                         Regno Lombardo Veneto
                                             Provincia di Sondrio

Nell’ufficio dell’imperial regio commissariato distrettuale in Bormio il 23 giugno (ventitre) giugno 1857.

Premesso come la convenzione 22 agosto 1840 stipulata dall’imperial regia Amministrazione Camerale col Comune di Livigno con Trepalle nel Distretto di Bormio, per la franchigia, ossia esenzione dei diritti di dogana ne’ suoi rapporti di commercio con l’estero e coll’interno della Lombardia, come pure dei diritti inerenti ai generi di privativa e dell’imposta di consumo, sia rimasta in vigore anche dopo il 31 ottobre 1846 in forza dell’articolo 17 della convenzione medesima che attribuiva all’imperial regia amministrazione camerale la facoltà di ritenerla operativa dopo il seiennio scaduto col detto giorno 31 ottobre 1846 e precisamente a piacere illimitato di essa amministrazione.
Premesso che il suddetto comune di Livigno con Trepalle dichiarasse nel protocollo 31 agosto 1854 redatto presso l’imperial regia commissaria distrettuale in Bormio di essere disposto ad addivenire alla rinnovazione della suddetta convenzione 22 agosto 1840 coll’aggiunta di nuove e maggiori facilitazioni e verso un più moderato annuo corrispettivo di quello già assentato colla convenzione medesima e precisamente quando gli fossero accordate le facilitazioni indicate nel prospetto 16 settembre 1853 da esso insinuato alla suddetta imperial regia commissaria distrettuale in Bormio, con rapporto di detto giorno no 247 e gli venisse ridotto l’annuo cannone dalle lire 700 a simili lire 300, offerta che fu anche assentata nella straordinaria adunanza del consiglio comunale tenutasi il 19 novembre 1854, come da relativo protocollo.
Premesso che l’eccelso imperial regio ministero delle finanze, con ossequiato dispaccio 13 marzo 1856, no 7322/136, degnossi di approvare le nuove proposte avanzategli per ultimare la vertenza che già da anni pende fra l’imperial regia amministrazione ed il comune di Livigno con Trepalle rispetto alla franchigia di cui trattasi.
Premesso in fine che all’approvazione impartita per ciò che riguarda gli interessi dell’impero austriaco dal sullodato eccelso ministero, si compiacquero aderire anche gli alti governi dei collegati ducati di Modena e Parma per la comune loro interessenza nei redditi doganali a termini dell’articolo 17 del relativo trattato.
Esecutivamente al rispettato dispaccio 3 luglio 1856 no 14443/2911 dell’inclita imperial regia prefettura lombarda delle finanze, volendosi ora passare alla rinnovazione della succitata convenzione 22 agosto 1840, la prefata inclita regia intendenza delle finanze, rappresentata dall’imperial regio commissario superiore sostituto della sezione IIIa della guardia di finanza, Bonetti Luigi, inerendo al sulodato prefettizio dispaccio 3 luglio 1856 no 14443/2911, concede al comune di Livigno con Trepalle, distretto di Bormio, rappresentato dai deputati comunali signor Galli Bernardo, Galli Francesco e dall’agente comunale signor Silvestri Filippo, assistiti dall’imperial regio f.f. di commissario signor Bonettini Vincenzo
                                     nominativamente
1o L’esenzione dell’acquisto ed uso di generi delle privative, cioè sale e tabacco (escluso polvere ardente) e l’esenzione dei diritti di dogana, colla permissione di poter liberamente introdurre dall’estero ogni articolo necessario al consumo ed alla propria sussistenza comprensivamente sale e tabacco (esclusa la polvere ardente) e viceversa dal comune all’estero, ogni articolo e genere per oggetto di commercio, più la franchigia anche dei diritti di dazio consumo forese.

2o Similmente senza alcun contributo daziario e sotto l’osservanza delle discipline e cautele di finanza già in corso e delle nuove dichiarazioni in appresso convenute, l’introduzione annuale dal territorio di Livigno e Trepalle nell’interno della provincia dei prodotti del proprio suolo, nel solo limite però specificato, cioè
no 45 (quarantacinque) buoi e tori (in complesso)
no 77 (settantasette) vacche
no 210 (duecentodieci) manzette (bovini giovani)
no 343 (trecentoquarantatre) vitelli
no 50 (cinquanta) cavalli
no 65 (sessantacinque) lanuti e capre
quintali 6, libbre 80 (sei e libbre ottanta) peso metrico, lana in panno greggio e calze, o manifatture simili di nota produzione del suddetto territorio per uso vestiario dei contadini di queste parti.
quintali 4 (quattro) peso metrico, pelli crude
quintali 206 (ducentosei) peso metrico, formaggio
quintali 55 (cinquantacinque) peso metrico, buttirro
Colla facoltà eziandio riguardo ai suddetti bestiami di poter ricondurre nel comune di Livigno e Trepalle quelli di essi che, professati e riconosciuti previamente alla competente imperial regia ricevitoria doganale e di cui si dirà in seguito sotto l’art. 8 della presente convenzione di vera provenienza del comune anzidetto, fossero rimasti invenduti nell’interno dello stato lombardo, con che anche nella esportazione suddetta, sieno osservate le discipline di finanza.

3o Similmente sotto le stesse discipline con esenzione di dazio, la libera estrazione dalla Lombardia pel suddetto circondario comunale di: 
quintali 50 (cinquanta) peso metrico, tra frumento in natura e sua farina
quintali 200 (duecento) peso metrico, tra segale in grani e sua farina
quintali 150 (centocinquanta) peso metrico, tra grano saraceno e farina in grani e sua farina
quintali 20 (venti) peso metrico, riso
quintali 10 (dieci) peso metrico, tra miglio e panico
quintali 5 (cinque) peso metrico, castagne
quintali 5 (cinque) peso metrico, patate
quintali 8 (otto) peso metrico, tra fagiuoli e piselli
quintali 20 (venti) peso metrico, acquavite
quintali 100 (cento) peso metrico, vino comune
quintali 10 (dieci) peso metrico, olii diversi, e precisamente di uliva quintali 1 (uno), di noce 6 (sei) e di linosa 3 (tre) 
quintali 13 (tredici) peso metrico, cuoi, corami e vacchette
quintali 6 ½ (sei e mezzo) peso metrico, canape e lino
quintali 15 (quindici) peso metrico, ferro in lame e chiodi 
no 300 (trecento) maiali
  Si osserva però che per quegli dei sopraindicati oggetti che, secondo la vigente tariffa daziaria generale 5 dicembre 1853, attivata il 1o gennaio 1854, sono esenti da dazio d’uscita, come appunto il frumento, il grano turco, la segale, il grano saraceno e fraina, e loro farina, il riso, il miglio, il panico, le castagne, i fagiuoli ed i piselli, il vino, l’acqavite, gli oli d’uliva, di noce etc., i cuoi, la canape, il lino, il ferro ed i maiali non furono precisate le quantitàdi libera esportazione che per la contingibilità che ne venisse proclamamto il divieto d’uscita, ovvero che per cambiamenti di tariffa ne fosse assoggettato ad imposta d’esportazione.
   In relazione quindi ai generi contemplati nel presente art. 3, non saranno sottoposti i comunisti di Livigno e Trepalle ad alcun vincolo o professione finché a condizioni normali l’estrazione dei ricordati generi è libera ed esente da dazio d’uscita, ferma peraltro la presentazione dei generi suddetti e sopratutto dei cereali (grani e loro farine) alla competente ricevitoria doganale per scopi statistici.
   L’importazione ed esportazione esente nella e dalla Lombardia, viene estesa a favore del comune di Livigno e Trepalle anche ai prodotti secondari del comune in discorso ed ai diversi articoli occorribili per uso di quegli abitanti e che per la loro tenuità non furono compresi nell’art. 2o, né nel presente art. 3o, restando del pari libero agli abitanti stessi di provvedersi di qualunque genere di privativa e specialmente del sale.

4o Qualora la condizione degli abitanti del comune di Livigno con Trepalle fosse per migliorare, si riservano essi di impetrare un equitativo aumento nei generi di importazione ed esportazione secondo che potranno comprovare l’effettiva particolare loro occorrenza e l’amministrazione camerale promette da sua parte di essere annuente in tutto ciò che emergerà di vero bisogno e che sarà conciliabile colle sue vedute ed interessi.

5o Tanto il bestiame che gli altri prodotti del suolo di Livigno con Trepalle dovranno essere accompagnati da un verificato della deputazione comunale sottoscritto almeno da due deputati e dall’agente comunale e col suggello d’ufficio comprovante essere le bestie ed i generi indigeni del suddetto circondario e non di provenienza estera, di averli veduti partire dal suddetto territorio nel giorno che sarà precisato ed essere diretti per lo stradale (da indicarsi in relazione al susseguente art. 8) alla competente ricevitoria doganale di cui all’anzidetto art. 8 della presente convenzione, per essere riconosciuti, limitando la valitura del ricapito al solo tempo necessario per arrivarvi.

6o Per gli altri generi da levarsi nella Lombardia e destinati all’uso e consumo degli abitanti di Livigno e Trepalle, il certificato comprovante una tale destinazione verrà rilasciato dalle persone che dalla deputazione comunale di concerto coll’imperial regio commissario distrettuale di Bormio e della ricevitoria di finanza in Bormio verranno incaricate.
  Muniti del detto certificato si presenteranno essi alla suddetta ricevitoria per la debita ricognizione. Per quanto si è convenuto sotto il precedente articolo 3, s’intende da sé che per gli oggetti ivi contemplati non occorrerà la produzione del certificato comprovante la destinazione all’uso e consumo dei comunisti di Livigno con Trepalle finché l’estrazione dei detti generi sarà libera ed esente da dazio d’uscita per cui un tale certificato diverrà indispensabile nel caso che fosse proclamato il divieto di uscita, ovvero che per cangiamento di tariffa venisse l’esportazione sottoposta a dazio.

7o Il ricevitore di Bormio riconosciuta la quantità e l’entità dei bestiami e dei generi che si sono introdotti o che si vogliono introdurre in questa provincia, ovvero esportare da essa (ritenuto in quanto all’esportazione la modificazione di cui ai precedenti articoli 3o e 6o riguardo agli oggetti esenti da dazio d’uscita) e riconosciute pure le regolarità e validità dei certificati giustificativi, rilascierà alle parti i corrispondenti ricapiti finanziari gratis, facendo contemporaneamente nell’apposito registro le annotazioni di scarico e ciò previo ritiro dei certificati che contrapporrà ai relativi registri di prenotazione.

8o Tanto per le importazioni quanto per le esportazioni dovranno i concessionari tenere la strada retta (doganale) da Bormio a Premadio, Torripiano, Pian del Vino, Isolaccia, Semogo, Clef, Foscagno, Dossi, Trepalle, Livigno, e così viceversa, e solo in tempo d’inverno si potrà deviare per la parte di S. Carlo e del bosco. I concessionari saranno egualmente tenuti di effettuare i trasporti entro il tempo assegnato nel certificato comunale di entrata o nel ricapito di finanza di uscita.

9o I cerificati di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 saranno stampati a madre e figlia e saranno tutti parafatti in margine colla firma e suggello dell’imperial regio commissario distrettuale in Bormio.

10o La deputazione comunale di Livigno con Trepalle sarà tenuta di trasmettere allo spirare d’ogni mese, e precisamente entro i primi otto giorni del mese successivo, all’imperial regia ricevitoria in Bormio, lo spoglio generale, completo ed esatto, dei certificati tutti rilasciati per l’importazione ed esportazione citando la data ed il numero progressivo d’ogni ricapito doganale, l’intestato, la qualità e quantità del genere destinatamente, e qualora taluno di essi non fosse stato presentato alla ricevitoria di Bormio, la medesima ne opererà egualmente lo scarico in diminuzione della quota rispettiva di concessione per l’introduzione ed esportazione esente da dazio.

11o Dovendosi considerare e ritenendosi dalle parti contraenti il territorio di Livigno e Trepalle, in rapporto agli oggetti da dogana e privativa, come paese estero, a norma dell’avviso e della notificazione che verrà pubblicata, i contravventori alle suddette discipline saranno trattati ed assoggettati a norma dei casi, colle pene sanzionate dalle leggi veglianti.
  Ognuno però, entro il territorio di Livigno e Trepalle, potrà usare liberamente i generi di privativa esteri e farne scorta pei propri ed altr[u]i bisogni nel territorio stesso, non potendo essere perquisito ed andar soggetto alle penalità di legge, che chi ne tenga deposito per speculazione in danno dell’imperial regio erario, sia per tentarne la legale importazione, sia per cederli ai contrabbandieri.

12o La deputazione comunale di Livigno con Trepalle si obbliga inoltre di proibire ed impedire a chiunque non appartiene per stabile domicilio al comune medesimo, di transitare dal suddetto comune con carico dei detti generi di privativa o di qualunque mercanzia estera, e così pure di farne ivi ammasso per oggetto di speculazione, obbligandosi di procedere col mezzo delle guardie comunali al fermo dei generi e di farli respingere all’estero d’onde sono proceduti, e ciò senza verun compenso per parte della regia finanza.

13o Resta vietato agli abitanti del comune di Livigno con Trepalle di vendere merci di proibita importazione e generi di privativa, come di tentare, commettere o favorirne il contrabbando.
  I contravventori saranno puniti a norma delle relative leggi.

14o Gli agenti di finanza potranno recarsi in perlustrazione ed in appostamento nel comune di Livigno con Trepalle per fermare le persone non aventi ivi stabile domicilio che transitassero da colà con merci estere e generi di privativa e così pure per praticare in concorso dell’agente comunale o di altro competente rappresentante politico delle visite domiciliari nelle case e luoghi enunciati nella seconda parte dell’articolo 11o, nonché negli articoli 12o e 13o per assoggettare i contravventori alle leggi penali in caso di eccesso.

15o Per l’effetto di cui all’articolo 11o, la linea di separazione corrispondente al comune di Livigno e Trepalle col comune limitrofo di Valdidentro si terrà estesa partendo da mezzogiorno per di là del passo di Valviola Bormina, percorrendo da mattina di qua immediatamente del lago di Foscagno, indi per i monti di Trella, Alpisella e Delferro, fino al punto nord della valle del Gallo.
Il raggio confinante si estenderà poi nel comune di Valledidentro aldilà di Isolaccia, restando in essa compresa la frazione di Semogo e come più precisamente verrà determinata ... anche piacesse all’imperial regia amministrazione di dichiarare il territorio di livigno e di Trepalle per extradoganale nel senso estensivo della vigente legislazione.

16o L’attuale convenzione è retroattiva al 1o febbraio 1853, e viene stipulata per un triennio in modo però che per contratto il primo anno s’intende scaduto col 31 ottobre, sicché l’anno locatizio è il camerale. La convenzione stessa è poi duratura di triennio in triennio se tre mesi prima della scadenza di ciascun triennio non vien disdetta la validità a piacimento delle parti contraenti.

17o Il corrispettivo dell’accordato privilegio, compresa pure la franchigia nei rapporti di dazio consumo forese, viene fissato in lire 300 (trecento) all’anno da pagarsi in via posticipata in una sola rata e precisamente entro il mese di novembre di ciascun successivo anno camerale. Le annualità scadute dal 1o febbraio 1853 in avanti dovranno essere tosto soddisfatti.
  La suddetta rappresentanza farebbe però rispettosamente conoscere che non potendo fruire dalle larghezze superiormente concesse colla presente convenzione il territorio extradoganale di Livigno e Trepalle, che cominciando dal momento in cui sarà ratificata, pregherebbe di poter pagare dal 1o febbraio 1853 a tutto ottobre 1856 in ragione di lire 130 (centotrenta) all’anno a titolo di canone annuo di cui sopra se l’annuo canone di lire 300 (trecento) con decorrenza del 1o
novembre 1856 in avanti sotto le condizioni di rescindibilità su espresse.
  Pregherebbe pure la suddetta rappresentanza che fosse ridotto il canone annuop pel tempo arretrato dal 1o novembre 1846 al 31 gennaio 1853 stabilito dall’eccelsa superiorità in lire 300 (trecento) a lire 130 (centotrenta), rimettendosi del resto pienamente a quelle determinazioni che nella sua equità e giustizia sarà per prenderne in merito a ciò la competente superiorità, a cui, occorrendo, si riservano i sottoscritti rappresentanti di umiliare in seguito tutte quelle delucidazioni che valgano a persuaderla della ragionevolezza delle suimplorate diminuzioni di canone.

18o In caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito nel precedente articolo, il comune concessionario dei summentovati privilegi sarà sottoposto alla pena del caposoldo e dell’escussione privilegiata, senza alcun bisogno di atto diffidatorio amichevole e giudiziario.

19o A cauzione degli obblighi assunti dai nominati rappresentanti il comune di livigno e Trepalle, i medesimi rinnovano e confermano la special ipoteca attualmente sussistente a favore dell’imperial regia finanza in vigore della stipulata convenzione con la scrittura privata 4 febbraio 1825 sopra l’alpe pascolivo denominato Le Mine, tutt’ora posseduto dal suddetto comune e nel proprio suo circondario esistente, a carico della qual alpe non esiste alcuna altra passività, né ipoteca legale giudiziale, o convenzionale, come dichiarano i prefati rappresentanti e come si riservano di comprovare mediante regolare certificato dell’imperial regio ufficio delle ipoteche in Sondrio.

20o Gli stessi rappresentanti concedono inoltre l’opportuna abilitazione dell’imperial regia intendenza di finanza accettante di poter nuovamente farsi inscrivere sui libbri pubblici per l’interesse proprio come creditrice ipotecaria e privilegiata del suddetto comune di Livigno con Trepalle dipendentemente suesposti titoli.

21o Intorno alla presente convenzione viene dalle parti riservata la approvazione delle rispettive superiori autorità, osservandosi fin d’ora che la suddetta rappresentanza si dichiarò competente ed autorizzata di concorrere alla stipulazione di questa convenzione.

22o Tutte le spese riferibili al presente contratto, comprensivamente dei diritti di collo di tassa da pagarsi all’imperial regio ufficio delle ipoteche per l’inscrizione di cui sopra, sono a carico del suddetto comune.

23o Tutto in triplice originale questo giorno ventitre giugno milleottocentocinquantasette, analogamente al riverito decreto 1857 no 8408 della imperial regia intendenza provinciale delle finanze in Morbegno, alla presenza dei sottoscritti testimoni, ritirandosi due esemplari della presente convenzione dal commissario superiore, sostituto della guardia di finanza, ed il terzo dai rappresentanti suddetti del ripetuto comune di Livigno e Trepalle.

Firmato: Galli Bernardo, deputato
Galli Francesco, deputato
Firmato: Silvestri Filippo, agente comunale
Firmato: Bonettini Vincenzo, imperial regio aggiunto dirigente
Firmato: Bonelli, commissario superiore
Firmato: Antonio Schiantarelli fu Giovan Battista, domicialito in Tirano, 
testimonio alle suddette firme
Firmato: Battista Bormolini del fu Giovanni di Livigno, fui testimonio alle 
suddette firme

home bollettino